Dal 17 dicembre 2023, tutte le imprese con più di 50 dipendenti entro in vigore l’obbligo di dotarsi di canali interni di segnalazione delle condotte illecite, di cui dovranno fornire un’informativa esaustiva e chiara circa la procedura di whistleblowing, rendendola pubblica sia al personale interno che all’esterno, attraverso il sito internet.
Cosa prevede il whistleblowing?
Le aziende obbligate dovranno dotarsi di canali interni di segnalazione delle condotte illecite, di cui dovranno fornire un’informativa esaustiva e chiara circa la procedura di whistleblowing, rendendola pubblica sia al personale interno che all’esterno, attraverso il sito internet.
Il Decreto prevede anche un canale esterno di segnalazione, di competenza dell’ ANAC, da utilizzare quando il soggetto segnalante rientra in situazioni specifiche quali: essere a conoscenza del mancato seguito alla propria segnalazione interna, correre rischi fondati di essere oggetto di ritorsione, ritenere che la violazione possa essere motivo di pericolo per l’interesse pubblico e infine operare in un’ azienda che non l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione o che lo ha attivato, ma non rispetta i requisiti normativi;
Anche relativamente al canale ANAC, l’impresa è tenuta a pubblicare specifica informativa, come nel caso del canale esterno.
Infine, il Decreto prevede anche il ricorso alla diffusione pubblica, attraverso media che possono raggiungere una pluralità di soggetti, qualora, avendo utilizzato il canale interno e/o esterno per la segnalazione, il segnalante ritenga di poter essere oggetto di ritorsione o di non riuscire ad essere efficace o quando la violazione possa essere motivo di pericolo per l’interesse pubblico.
Tutela del segnalante
Come detto, i soggetti del settore privato che possono segnalare violazioni utilizzando i canali previsti dal Decreto e godendo delle tutele sono: lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, lavoratori o collaboratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti e volontari, azionisti e amministratori.
Il principio ispiratore del D.L. 24/2023 è la riservatezza sull’identità del segnalatore, salvo consenso espresso di quest’ultimo; la conoscenza dell’identità rimane riservata agli autorizzati a trattare i dati e a chi di competenza per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.
La tutela della riservatezza, cui ha diritto il segnalatore, è comunque più o meno ampia in funzione del procedimento che la segnalazione può attivare, in sede penale o civile o disciplinare.
Il segnalatore fruisce poi di tutele rispetto a ritorsioni e/o discriminazioni da parte del segnalato, anche in sede processuale; il segnalato deve dimostrare che le condotte ritorsive e/o discriminanti non sono state messe in atto in relazione alla segnalazione. Relativamente a questo aspetto il Decreto è più restrittivo rispetto a quello europeo, imponendo di fatto l’inversione dell’onere probatorio.
Inoltre, qualora vi siano delle motivazioni ritenute valide ai fini della denuncia di violazione, il segnalante non è ritenuto responsabile se rivela, utilizzando i canali indicati dal Decreto, informazioni inerenti a dati personali o al diritto d’autore.
Sanzioni
Qualora le organizzazioni obbligate:
- ad attivare canali di segnalazione che consentano ai soggetti che possono effettuarle di operare in modalità riservata e sicura oltre che efficace
- a tutelare il segnalante sia ai fini della riservatezza che delle libertà di segnalazione, escludendo comportamenti ritorsivi e discriminatori violino le disposizioni introdotte dal Decreto, possono incorrere in pesanti sanzioni, per importi fino a 50.000 euro. Dette sanzioni sono comminate dall’ ANAC.
Anche il segnalatore dovrà rispondere dell’eventuale utilizzo doloso del whistleblowing per calunnie o diffamazione.
Fai click qui per accedere al modulo di segnalazione di condotte illecite